Emergenza covid-19 – la RPT chiede ai VV.F. il differimento e la proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio
Le limitazioni imposte dai noti Dpcm del mese di marzo 2020 sull’emergenza Covid-19 producono inevitabili riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (Dlgs 139/2006).
A questo proposito, la RPT ha inviato una lettera al Capo dei VV.F. Fabio Dattilo, sottolineando che ne risentiranno le attività legate a scadenze temporali che non sarà possibile ottemperare per ragioni di rallentamento e blocco delle attività professionali, per inaccessibilità ai luoghi, per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste.
La RPT cita a titolo di esempio:
- Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell’istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.
- Termini entro cui “conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi” le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR 151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio.
- Ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.
- Obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (DM 05/08/2011) e possibilità di svolgimento dei corsi in modalità FAD.
Per le scadenze elencate e per ogni altro termine temporale in materia di sicurezza antincendio per il quale l’emergenza in oggetto ne impedisse l’ottemperanza, la RPT ha chiesto al Comando dei VV.F. il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.
Roma 17 marzo 2020