Equo compenso, nessun dubbio interpretativo è coerente con il diritto eurounitario e non comporta incrementi di spesa per la P.A.
Il CNI, il CNAPPC e la Fondazione Inarcassa intervengono sull’equo compenso.
Il recente pronunciamento del TAR Venezia (sentenza n. 632 del 3 aprile 2024), ha fatto chiarezza su una controversia che dura da qualche mese, ribadendo con fermezza che l'equo compenso non può essere soggetto a ribassi arbitrari. Questa decisione, sebbene attesa, ha confermato quanto Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC hanno sempre sostenuto; l'equo compenso non solo rappresenta una norma fondamentale del nostro ordinamento (L. 49/23), ma è anche un principio cruciale all'interno del nuovo Codice dei Contratti (co. 2, art. 8 del D.lgs. n. 36/23).
In primo luogo, il giudice veneziano ha superato ogni dubbio interpretativo innescato dalla diffusa errata interpretazione della delibera dell’ANAC del 28 febbraio 2024, n. 101, confermando con chiarezza l'importanza e la validità del principio dell'equo compenso, che risulta quindi essere eterointegrabile. In secondo luogo, ha chiarito che tale principio non ostacola la libera circolazione degli operatori economici, anzi, in coerenza con il diritto eurounitario fornisce una necessaria tutela nei confronti di una controparte così rilevante come la Pubblica Amministrazione.
Sul rapporto tra equo compenso e codice dei contratti è stata interrogata la Cabina di Regia che dovrà tener conto anche della sentenza di cui infra.
Le argomentazioni contro l'equo compenso, che fanno leva sulla presunta insostenibilità economica dell'offerta, sono infondate, false e strumentali. Infatti, gli onorari relativi ai servizi di ingegneria e architettura sono sempre stati una componente essenziale del quadro economico. L’applicazione dell’equo compenso non comporta alcun incremento delle spese tecniche previste nei quadri economici che definiscono a monte la copertura finanziaria dell’opera.
Restiamo esterrefatti dei ripetuti tentativi di boicottare l’applicazione dell’equo compenso per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nei lavori pubblici attraverso gli emendamenti nn. 12.06, 12.07, 12.09 riferiti alla Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che, giustamente sono stati dichiarati inammissibili dalla commissione competente: V Bilancio.
In un Paese che ogni giorno conta un numero crescente di morti sul lavoro è inconcepibile e contrario all’interesse collettivo, voler svilire l’importanza dei servizi tecnici che sono anche un fondamentale presidio a garanzia della sicurezza dell’opera e dei lavoratori.
La Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC, naturalmente, continueranno a vigilare attentamente sull'attuazione dell'equo compenso. Questo principio è essenziale per garantire elevati standard di qualità nei servizi di ingegneria e architettura nel nostro Paese, a beneficio di tutti gli attori coinvolti.