La Rete Professioni Tecniche interviene sulla questione relativa ai valutatori immobiliari
Il 28 agosto 2018 Accredia, Ente Italiano di accreditamento, con la circolare n.12/2018-Valutatore immobiliare-requisiti di conoscenza, abilità e di competenza, ha fornito delle indicazioni agli enti accreditati allo scopo di evidenziare il rischio di procedimenti penali per “esercizio abusivo della professione” in caso di affidamento di attività ricomprese tra quelle di valutazione immobiliare. La circolare Accredia ha voluto richiamare l’attenzione sul fatto che l’attività del valutatore immobiliare “deve essere legittimata sulla base della legislazione vigente”, concetto sul quale la Rete Professioni Tecniche si è spesa intensamente ai fini della sua approvazione.
La Rete segnala che, a seguito di una richiesta di chiarimento da parte di Accredia, la Commissione Tecnica UNI competente (CT 010 ”Commercio”) ha precisato che “l’attività valutativa è prevista da specifici ordinamenti: liberi professionisti (Agronomi, Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti, ecc.), Periti Esperti iscritti presso le Camere di Commercio nella specifica sezione inerenti le stime immobiliari e, Agenti immobiliari iscritti ex lege 39/1989 (per i quali all’art. 3, comma 3, è espressamente indicata la possibilità di effettuare perizie”.
A questo proposito, i professionisti tecnici sottolineano che il suddetto parere è stata un’iniziativa autonoma di UNI, non concordata e quindi non condivisa con la Rete, la quale, per questo motivo, si riserva di approfondire il tema a beneficio e a tutela degli associati. Soprattutto considerando le possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dallo svolgimento di attività di valutazione immobiliare da parte di soggetti non legittimati.
La Rete giudica opportuno il riferimento, operato anche dall’UNI, alla recente, importantissima, sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n.11545/2012 del 23 marzo 2012), che ha riaffermato il principio di diritto secondo il quale l’esercizio abusivo della professione è punibile ai sensi dell’articolo 348 del codice penale, non solo in caso di compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche nel caso di compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, nel momento in cui lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità, e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
La Rete vigilerà su tale tematica e porrà in essere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, allo scopo di salvaguardare le competenze degli iscritti.
Roma 5 ottobre 2018