Conversione in Legge Decreto Sisma – Consiglio Nazionale Ingegneri: “Alcuni articoli non hanno riportato correttamente le osservazioni critiche del Presidente Mattarella”
Lo scorso 25 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge di conversione (L. 24 luglio 2018 n. 89), con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, e contestualmente, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui solleva alcune criticità, ha chiesto espressamente al Governo un intervento a stretto giro per “ricondurre a maggiore efficacia la disciplina in questione”.
La Rete delle Professioni Tecniche, grazie anche al fattivo contributo delle Federazioni e degli Ordini territoriali degli ingegneri delle Regioni coinvolte dagli eventi sismici, ha partecipato attivamente alla fase di conversione del citato decreto-legge, ed in data 13 giugno u.s. una delegazione della Rpt è stata audita dalla Commissione Speciale del Senato.
Molte delle proposte avanzate dalla Rete in sede di audizione, in particolare in merito alla necessità di una disciplina uniforme per i procedimenti di riallineamento delle lievi difformità edilizie, per interventi in edifici con difformità relative a periodi antecedenti gli eventi sismici e per interventi strutturali finalizzati alla ricostruzione nelle zone dichiarate sismiche, si trovano per la gran parte recepite nel c.d. decreto terremoto.
Il CNI, con una certa sorpresa, ha appreso come alcuni organi di stampa non abbiano riportato fedelmente le criticità evidenziate dal Presidente Mattarella. Infatti le perplessità del Presidente riguardano unicamente l’art. 7, L. 24 luglio 2018 n. 89, che sostituisce integralmente l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189. I profili critici evidenziati dal Presidente riguardano, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del menzionato articolo, ovvero la circostanza per cui abitazioni abusive non vengano sanzionate in ragione della situazione di emergenzialità. Il rischio sottolineato dal Presidente, qualora non venga specificata meglio la disposizione, è che tali abitazioni, ad oggi “temporanee”, si trasformino poi in seconde abitazioni, mantenendo però di fatto i profili di abusivismo che le caratterizzano.
Al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, invece, non è stato oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica il nuovo articolo 1-sexies rubricato “Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione odi riparazione degli edifici privati”. Sarà dunque possibile riallineare le lievi difformità edilizie (fino al 5% delle cubature) per interventi eseguiti prima del 24 agosto 2016, giorno in cui il terremoto devastò alcuni territori di Lazio, Abruzzo e Marche.
Roma 1 agosto 2018