Circ. CNI n. 559/XIX Sess./2020
Emergenza epidemiologica COVID-19: differimento delle scadenze in materia di sicurezza antincendio
Cari Presidenti,
su segnalazione del nostro GdL Sicurezza/Prevenzione incendi, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, si evidenzia che sulla G. U. n. 110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che ha ulteriormente differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza.
Quindi, anche le scadenze in materia di prevenzione incendi, di cui alla circolare CNI n. 520/XIX del 26/03/2020, subiranno tali effetti.
In particolare l'art. 103, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).