Circ. CNI n. 513/XIX Sess./2020
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Circolare INPS n. 37 del 12.03.2020 – Istruzioni operative
In data 24 febbraio 2020, per far fronte all’emergenza epidemiologica, è stato emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (zona rossa Nord Italia).
In particolare, nei confronti dei predetti contribuenti interessati dall’emergenza, è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto ulteriori interventi estendendo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti anche agli obblighi contributivi - previdenziali ed assistenziali - e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nonché la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
Si precisa che nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’ INPS. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
La Circolare INPS in oggetto, ancorché pubblicata il 12 marzo 2020, è stata concepita dall’ Istituto come documento operativo per le misure contenute nel DPCM 01 marzo 2020, che limitava le misure di sospensione ai Comuni delle zone rosse del Nord Italia, ma nelle stesse premesse della Circolare INPS si evidenzia che le misure saranno attualizzate alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Governo, che nel frattempo, come noto, ha esteso le misure a tutto il territorio nazionale.
Tra i soggetti destinatari, oltre ai datori di lavoro privati, ci sono, per quanto d’interesse per la nostra categoria, anche i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, per i quali la sospensione opera, in modo differenziato rispetto al periodo di erogazione dei compensi:
- compensi erogati nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;
- compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020: risulta sospeso sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta.
È previsto che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi, vengano effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ma sul punto saranno fornite successive istruzioni.
Con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall’articolo 5 del decreto-legge in oggetto, si rileva che per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata alla legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’Istituto.
Come indicato nella parte iniziale della presente nota, sono sospesi anche i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione. La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
Si allega la Circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020 contenente, nel dettaglio, le istruzioni operative e contabili.